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Negli
ultimi anni l'Italia si è adeguata
al resto dell'Europa riuscendo a colmare il
ritardo di anni nell'applicazione del Codice
della Strada per ciò che riguarda le
revisioni, grazie anche alla concessione di
Autorizzazioni a officine private che ora
svolgono tale servizio. Per quanto riguarda
le autovetture, gli autocarri fino a kg. 3500
di peso complessivo e in genere tutti i veicoli
conducibili con la patente B ad uso privato
la norma prevede la revisione dopo 4 anni
dalla prima immatricolazione e dopo due anni
dall'ultima revisione effettuata. Per i rimorchi
leggeri fino a kg 3500 si è invece
fermi al DM 17.01.2003 che prevedeva la revisione
di quelli immatricolati entro il 31.12.1997
nonchè di quelli già sottoposti
a revisione entro il 31.12.1998. La revisione
deve effettuarsi entro il mese corrispondente
di immatricolazione, duplicato carta di circolazione
o ultima revisione; dopo tale termine non
si può più circolare, neanche
con la prenotazione, sia essa rilasciata dagli
uffici della Motorizzazione Civile che da
un'officina autorizzata. La sanzione prevista
per mancata revisione è pecuniaria
con ritiro della carta di circolazione (che
verra' inviata al DTT della Provincia di ritiro),
ma si può rischiare il fermo amministrativo
del mezzo nel caso si venga sorpresi a circolare
in Autostrada. Per i veicoli superiori a kg
3500 di peso complessivo o adibiti a servizi
pubblici, per i quali è prevista la
revisione annuale, il termine sopra indicato
vale per la sola prenotazione, che in questi
casi autorizzerà a circolare fino alla
data fissata. Da precisare che al momento
della prova tecnica tutti i veicoli superiori
obbligati all'uso del cronotachigrafo di tipo
tradizionale dovranno produrre la dichiarazione
annuale di revisione rilasciata da un'officina
autorizzata.
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