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La
cessazione della circolazione può avvenire
per demolizione o esportazione. Esistono casistiche
meno frequenti, quali reiscrizione in altri
archivi (veicoli storici o pubblica assistenza),
per cambio categoria o per provvedimenti Giudiziari
o Amministrativi, ma non riteniamo utile approfondire
qui questi aspetti. Il DL n.22/97 (dec. Ronchi)
ha rivoluzionato le procedure tenendo conto
di motivazioni ecologiche: oggi un veicolo
va consegnato ad un Centro autorizzato (demolitore)
che provvede alla cancellazione al PRA, anche
tramite Agenzia. La data di consegna del veicolo
e l'annotazione su apposito registro liberano
l'intestatario da responsabilità civili,
penali e amministrative, con rilascio di specifica
certificazione. Anche i Concessionari o i
rivenditori possono provvedere alla radiazione,
ma solo a fronte di acquisto di altro veicolo,
e comunque sempre con l'obbligo di provvedere
allo smaltimento del rifiuto. Per l'esportazione
basta riconsegnare targhe, libretto e certificato
di proprietà, o alternativa documentazione
sostitutiva rilasciata da autorità
estera o denuncia di smarrimento/sottrazione/distruzione.
In caso di esportazione in uno stato CEE la
carta di circolazione viene restituita annullata.
Dal 27.04.2006 non è più ammessa
la radiazione per circolazione su aree private.
Qualora abbiate dei casi particolari da sottoporci
o un preventivo da richiederci, Vi invitiamo
a contattarci
immediatamente.
RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE
E DEMOLIZIONE SONO DA EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
TRAMITE STA
- SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA.
Ultimo aggiornamento 25.09.2007
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