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La
conversione della patente estera può
avvenire solo se esistono accordi di reciprocità,
e cioè, ad esempio, solo se anche un
cittadino italiano può effettuare la
stessa operazione in quello Stato. Si consiglia
quindi di consultare
l'elenco degli Stati le cui patenti sono convertibili.
Si rende anche necessaria una distinzione
tra patenti rilasciate da paesi CEE o extra
CEE. Per i cittadini Comunitari non sussiste
più obbligo di conversione, possono
circolare liberamente con il loro documento
originale anche se è possibile chiederne
il riconoscimento o la conversione (per smarrimento
e/o rinnovo). Per i cittadini Extra Comunitari
la conversione è più complicata.
Innanzitutto bisogna dimostrare di aver conseguito
l'abilitazione alla guida nel paese di provenienza
prima dell'acquisizione della residenza in
Italia, essere in possesso di un documento
italiano e del Permesso di soggiorno.
Vediamo ora nel dettaglio la documentazione
necessaria:
» Patente di guida in originale;
» Traduzione giurata o dichiarazione
consolare legalizzata dalla Prefettura;
» Copia di un documento valido italiano
e del codice fiscale;
» N.2 foto formato tessera, di cui una
autenticata (non necessaria se l'autentica
viene effettuata sul certificato anamnestico);
» Certificato medico anamnestico (effettuabile
nei nostri uffici);
» Modello di richiesta conversione (disponibile
nei nostri uffici);
» Autocertificazione
o documento attestante la data di prima residenza
in Italia;
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